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DL 6-20 art. 3

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Gennaio 25, 2021

DL 6-20 art. 3

LEGISLAZIONE NAZIONALE 

Decreto Legge – 23/02/2020, n.6 

Gazzetta Ufficiale: 23/02/2020, n.45
Vigente dal 30/06/2020 

EPIGRAFE 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020 n.6 (in Gazz. Uff., 23 febbraio 2020, n. 45). – Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13. –  Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus)  (1) (2) 

[1] Decreto abrogato, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35.

[2] Per le disposizioni attuative del presente Decreto, vedi il D.P.C.M. 23 febbraio 2020,  il D.P.C.M. 25 febbraio 2020,  il D.P.C.M. 1° marzo 2020,  il D.P.C.M. 4 marzo 2020, il D.P.C.M. 8 marzo 2020, il D.P.C.M. 9 marzo 2020 e da ultimo il D.P.C.M. 22 marzo 2020

Articolo 3

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Attuazione delle misure di contenimento

[1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche’ i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una [sola] regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.] (1) (2) 

[2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita’ ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.]  (3) 

[3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti gia’ adottate dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.] (4) 

[4. Salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e’ punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Salva l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attivita’ commerciali e’ sanzionata altresi’ con la chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. La violazione e’ accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione e’ irrogata dal Prefetto.] (5) 

[5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e’ attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.] (6) 

[6. Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo, i termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,  durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater [,] della legge 7 agosto 1990, n. 241.]  (7) 

6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e’ sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile​, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti  (8) .

6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, puo’ essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilita’ della domanda (9) .

[1] In attuazione del presente comma, vedi l’articolo 1, comma 1 del D.P.C.M. 25 febbraio 2020.

[2] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 5 marzo 2020, n. 13, in sede di conversione e successivamente abrogato dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 , convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35.

[3] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 5 marzo 2020, n. 13, in sede di conversione e successivamente abrogato dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 , convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35.

[4] Comma abrogato dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35.

[5] Comma prima modificato dall’articolo 15, comma 1, del D.L. 9 marzo 2020, n. 14, non convertito in legge e abrogato dall’articolo 1, comma 2 della Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente abrogato dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35.

[6] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 5 marzo 2020, n. 13, in sede di conversione e successivamente abrogato dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 , convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35.

[7] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 5 marzo 2020, n. 13, in sede di conversione e successivamente abrogato dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 , convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35.

[8] Comma inserito dall’articolo 91, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dallaLegge 24 aprile 2020, n. 27.

[9] Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 1-quater, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70.

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